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Pagina 6 di 8 RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO ART. 22) Il rendiconto economico finanziario dell’Associazione, che comprende l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell’associazione, con separata indicazione dell’attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all’attività istituzionale, anche attraverso separata relazione a questo allegata.
Il rendiconto economico finanziario deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea per la sua approvazione entro il 31 marzo dell’anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.
ART. 23) Il rendiconto economico-finanziario, regolarmente approvato dall’Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle Assemblee dei soci, rimane affisso nei locali dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’Assemblea.
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